Nel 1298, Bassano, per una popolazione che per l’epoca è stata presunta di 100 abitanti, paga alla Santa Sede, come risulta dal registro del Rettore del Patrimonio Rinaldo Malvolti, “quinque libras paparinorum” di tassa per il focatico, che era l’imposta stabilita per ogni fuoco censuale. Questa valutazione, basata sul presupposto che ad ogni fuoco corrispondesse un nucleo di 4-5 persone, non tiene conto che la povertà della popolazione e la penuria di abitazioni facevano sì che molto spesso vi corrispondessero più nuclei familiari. I figli che si sposavano, non avendo mezzi per costituire una situazione indipendente, si adattavano nella casa paterna, evitando così di pagare la tassa che, oltretutto, non distingueva tra possidenti e nullatenenti. Dovremmo quindi considerare una popolazione due o tre volte maggiore; inoltre, piuttosto che fornire un dato effettivamente rilevato, sembra che tale cifra sia stata riportata o desunta dal Liber Censuum di Cencio Camerario, il futuro papa Onorio III, del 1192: più di cento anni prima. La scarsa popolazione nei castelli era comunque la norma, per l’epoca, se si considera che Roma coni suoi scarsi 25.000 abitanti era la maggiore metropoli europea.
Il focatico veniva pagato da tutte le realtà “immediate subiectae”, ma qui il registro del Malvolti indica responsabile della riscossione “Domini Varsani de Sutrio”, il signore di Bassano di Sutri, la cui identità, per quell’epoca, è ignota.
Il testo della disposizione è il seguente: “Nostro incumbit officio jura Romane ecclesie exigere et conservare pro posse; quare tenore presentium vobis, sub pena spirituali et temporali nostro arbitrio instiganda precipiendo, mandamus quatenus infra octo dierum spacium, a receptione presentium computandum, scyndicum vestrum apud Montem Flaconem perentorie mittere debeatis ad solvendum nobis nomine Romane ecclesie quinque libras paparinorum, in quibus eidem Romane ecclesie nomine foculariorum tenemini. Alioquin, contra vos et terram vestram spiritualiter et temporaliter, prout justum fuerit, procedemus. [È dovere del nostro ufficio esigere i diritti della Romana chiesa e mantenerli effettivi; quindi a tenore dei presenti vi comandiamo, sotto pena spirituale e temporale da comminare a nostro arbitrio, che entro il tempo di otto giorni, a conteggiare dalla ricezione dei latori, dobbiate inviare perentoriamente il vostro sindaco a Monte Fiascone per pagarci, a nome della Romana chiesa, cinque libre di paparini, per i quali alla stessa Romana chiesa siete obbligati a titolo di focatico. Altrimenti, procederemo contro voi e la vostra terra spiritualmente e temporalmente, come sarà giusto.]
Sono qui opportune due considerazioni; primo, la citazione del “scyndicum” (sindaco) attesta un’organizzazione strutturata della “Commune”, autonoma ed alternativa a quella signorile, di cui il sindaco, eletto dai massari o dall’Universitas Castri, era espressione. Secondo, la presenza del “Dominus” ci dice trattarsi di una terra “mediate subiecta”, come confermato nel “Registrum curiae Patrimonii beati Petri in Tuscia”, fatto redigere dal cardinal Albornoz nel 1364, estrapolando da registri del 1334 e 1327 e dal “Liber censuum” del sec. XII.
L’Albornoz infatti tra i castellani nomina “Domini Vassani de Sutrio” e ne stabilisce gli obblighi: “Domini de Vico. Rocca Vici praedicti, de mandato domini Sabinensis Legati, tenetur per Ecclesiam et ponitur ibi Castellanus per Rectorem cui solvitur per cameram. Omnes domini supradicti tenentur venire ad parlamentum. Item tenentur facere exercitum et cavalcatam ad requisitionem domini Rectoris patrimonii. Item tenentur non submictere terras et vassallos suos alicui civitati, terre, seu persone. Tenentur etiam tenere terras et territoria sua secura, et etiam capere malefactores pro posse, si aliqua robaria seu atrocia crimina commicterentur in terris suis et eorum tenimento, et ipsos presentare curie Rectoris patrimonii; et hereticos, exbannitos Curie generalis, proditores, latrones, et homines male conditionis scienter in suis terris et locis non receptabunt, nec esse in consilio vel facto quod Romana ecclesia aliquid juris sui vel jurisditionis perdat vel dampnificetur, et, si scirent, tenentur revelare, nec guerram facere, nec ligam vel conspirationem sine licentia dicti domini Rectori patrimonii. Item tenentur servare constitutiones papales et Rectoris patrimonii in terris suis. Item tenentur dare ingressum et egressum ad pacem et guerram, liberum, et securum, et expeditum in terris suis Rectori patrimonii, suis officialibus et gentibus, totiens et quotienseidem Rectori videbitur. Item facere tenentur omnia servitia exercitus, et parlamenti, que consueti sunt facere. [Al Signore di Vico. Nella Rocca di Vico del predetto, per ordine del signor Legato della Sabina si tiene dalla Chiesa e si nomina il Castellano come Rettore al quale si paga per la Camera. Tutti i sopradetti signori sono obbligati a venire a Parlamento. Ugualmente sono obbligati a partecipare all’esercito, e cavalcata e requisizione del signor Rettore del Patrimonio. Sono anche tenuti a non sottomettere terre e vassalli loro ad alcuna città, terra o persona. Sono pure tenuti a mantenere sicure le terre ed i territori loro, ed anche arrestare i malfattori in ogni modo, se commetteranno furti o crimini atroci nelle loro terre e relativi tenimenti e deferire gli stessi alla curia del Rettore del Patrimonio; e non dovranno essere accolti nelle loro terre e luoghi gli eretici, i banditi dalla curia generale, i traditori, i ladroni e gli uomini notoriamente di cattiva condizione, né essere in consiglio od in fatto per quello che la Romana chiesa per qualche suo diritto elimina o condanna e, se conoscono, sono tenuti a rivelare ed a non fare guerra né lega né congiura senza licenza del detto signor Rettore del Patrimonio. Inoltre sono tenuti ad osservare nelle loro terre le costituzioni papali e del Rettore del Patrimonio. Inoltre, sono obbligati a consentire nelle loro terre l’ingresso e l’uscita, sia in pace che in guerra, libero e sicuro e rapido del Rettore del Patrimonio, i suoi ufficiali e genti, tante volte quante vorrà il Rettore. Sono anche tenuti a prestare tutti i sevizi gravosi eserciti e parlamenti, che vengono fatti di solito.]
Dott. Giovanni Maggi
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